Divorzio ed emergenza sanitaria: come ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento

Nozioni Giuridiche date dall' Avvocato Francesca Pileggi

Nel corso degli anni, la disciplina del diritto di famiglia ha subìto importanti e
rilevanti modifiche.
Eppure, l’emergenza sanitaria ha determinato e, ahimè, determinerà nuove
ripercussioni sulla delicata materia, in particolare per quel che concerne
l’assegno di mantenimento.
Com’è noto, il quantum dell’assegno assistenziale da corrispondere all’ex
coniuge viene determinato e rapportato all’autosufficienza e all’indipendenza
economica.Ovviamente, ciò si verifica nella sola circostanza in cui il giudice riconoscache sia effettivamente dovuto un contributo, analizzando gli indici di
reddito di entrambi gli ex coniugi.
Solo su impulso di una o entrambe le parti è possibile modificare l’importo,
in quanto le controversie relative a separazione e divorzio rientrano tra le
tipologie di cause di c.d. volontaria giurisdizione.
Tuttavia, al fine di rendere modificabile un accordo intervenuto tra le parti è
necessaria la sussistenza di alcuni requisiti.
Devono cioè determinarsi fatti nuovi rispetto a quelli alla luce dei quali –
valutata la situazione – il giudice ha emesso sentenza, valida rebus sic
stantibus.E tra questi, a mero titolo esemplificativo:– un notevole incremento reddituale del coniuge beneficiario dell’assegno;
– una riduzione delle complessive risorse economiche del coniuge obbligato
a versare l’assegno;
– la nascita di figli per il coniuge obbligato, e quindi la formazione di un nuovo
nucleo familiare;
– l’assunzione lavorativa (anche in nero) del coniuge beneficiario
dell’assegno;
– lo stato di disoccupazione dell’obbligato;
– la nuova convivenza del beneficiario;
– la svalutazione monetaria se prevista espressamente dai coniugi in sede di
separazione consensuale.In seguito alla domanda di parte, il giudice – verificato il mutamento dellecondizioni economiche delle parti e l’idoneità a modificare il precedente
assetto patrimoniale – deciderà se optare per l’azzeramento, la diminuzione
oppure l’aumento dell’assegno di mantenimento.
Premesso quanto sopra, ci si chiede, quindi, se la sospensione di tutte le
attività produttive industriali e commerciali disposta dal DPCM 22.3.2020 e
s.s. possa e debba ritenersi una circostanza idonea a determinare la
riduzione o l’azzeramento dell’assegno di mantenimento.
L’attuale scenario è, infatti, privo di una normativa in grado di disciplinare
questa situazione di emergenza e di eccezionalità in modo compiuto ed
organico.
Le famiglie che vivono una separazione o un divorzio, con obblighi al
mantenimento per coniugi e/o figli, dovranno più di prima affidarsi alla
giustizia tramite mediazioni che siano in grado di porre rimedio alle
controversie sorte.

Avv. Francesca Pileggi

 

 

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