Con la rivoluzionaria sentenza n. 28778 del 16 ottobre 2020 la Corte di Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale in tema di annullamento dell’assegno di mantenimento e divorzile stabilendo che l’assegno debba essere rimodulato o addirittura revocato se il coniuge beneficiario ha una relazione sentimentale stabile, indipendentemente dal fatto che sia in atto la convivenza con il nuovo partner.
Per i Giudici di Piazza Cavour: “il diritto all’assegno di mantenimento e/o divorzio può essere revocato nel caso in cui il coniuge più debole abbia una relazione sentimentale con periodi più o meno lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione.”
Quindi, una relazione stabile, seppur tra persone non conviventi, potrebbe far decadere il diritto a ricevere l’assegno.
E non ha importanza che nello specifico la nuova coppia non condivida l’abitazione in quanto ciò che rileva è la stabilità della relazione, ovvero “un rapporto pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.
Il fattore determinante è che la coppia abbia intrapreso un percorso di vita comune con le caratteristiche di una famiglia di fatto.
In altre parole, se si esprime la volontà di chiudere definitivamente i legami con il passato si va incontro alla conseguenza di perdere il diritto a ricevere la somma di denaro dall’ex coniuge, a prescindere dalle condizioni economiche.
La questione, ovviamente, non riguarda i figli sussistendo l’obbligo di entrambi i genitori di versare loro il mantenimento fino all’indipendenza economica.
Avv. Francesca Pileggi
