(Roma)-La tazzina di caffè al bar rientra nel manuale dei costumi “non scritto” di centinaia di migliaia di lavoratori italiani. Ma da oggi, anche se con il consenso del capo e in orario di servizio, questo rito potrebbe essere messo a dura prova. Infatti, l’ultima sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “non ci sarà indennizzo per malattia né riconoscimento di invalidità per i lavoratori ai quali capita un infortunio durante il rito della pausa caffè in orario di servizio”.
La decisione arriva dopo il ricorso presentato dall’Inail contro l’indennizzo del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si è rotta il polso cadendo per strada, mentre era uscita proprio per la pausa caffè. In particolare, in base a quanto scrivono i supremi giudici, “non ha diritto alla tutela assicurativa chi affronta un rischio scaturito da una ‘scelta arbitraria’ e ‘mosso da impulsi’ nonché per soddisfare esigenze personali crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa”.
Andare al bar? Ci si espone volontariamente a rischi” – Per i supremi giudici, non ha diritto alla tutela assicurativa dell’Inail chi affronta un rischio “scaturito da una scelta arbitraria” e “mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa”, pur intesa in senso “ampio”, “con ciò ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento” di infortunio. Pertanto, prosegue il verdetto della Cassazione, “è da escludere la indennizzabilità” dell’incidente “subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, dato che allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente”.
