Divorzio, a chi spetta la pensione di reversibilità?
Nozioni Giuridiche dell'Avvocato Francesca Pileggi

In caso di morte di uno dei due coniugi divorziati e al sussistere di
determinate condizioni, l’ex coniuge superstite ha diritto a ricevere la
pensione di reversibilità, determinata in base al rapporto intercorrente tra la
durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al
defunto.
Questa forma di sostentamento si aggiunge alle altre forme di assistenza
previste dalla Legge sul Divorzio: la percezione di un assegno divorzile ed
eventualmente di un assegno successorio, nonché il diritto a una quota del
TFR.
Ma quali sono le condizioni previste?
Innanzitutto il coniuge superstite dev’essere titolare di un assegno divorzile
versato con cadenza periodica: e dunque, se al momento del decesso il
coniuge superstite non aveva diritto all’assegno o se aveva ricevuto l’assegno
di divorzio in un’unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di
reversibilità dell’ex coniuge defunto;
Inoltre, il coniuge divorziato superstite non deve aver contratto un nuovo
matrimonio. La convivenza, invece, non comporta la perdita del diritto alla
reversibilità.
Infine, la sentenza di divorzio deve essere successiva al rapporto di lavoro da
cui trae origine il trattamento pensionistico.
Degna di nota è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.
20477/2020 con la quale viene definito il principio secondo il quale la
sussistenza di un assegno divorzile di importo irrisorio o meramente
simbolico non può considerarsi idonea a far sorgere il diritto all’ottenimento
della pensione di reversibilità al momento della morte dell’ex coniuge.
Manca quella “funzione di sostentamento economico” che l’assegno divorzile
si prefigge, ossia garantire un sostegno economico adeguato al contributo
fornito nella realizzazione della vita familiare.
E’ evidente che, se tale funzione non sussiste in vita non lo potrà essere
garantita neanche dopo la morte dell’ex coniuge.
Spiegano i giudici, “se la ratio dell’attribuzione del trattamento di
reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del
sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge, non può considerarsi
all’uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche
meramente simbolica, come invece sostenuto da nella precedenza sentenza
n. 159 del 1998″. “E’ necessario – continuano i giudici – piuttosto che il
trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti
dall’art. 5, I. n. 898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad
assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli
sono proprie”.
Avv. Francesca Pileggi