La start-up innovativa: caratteristiche e scenari futuri – II Parte
Nozioni Giuridiche date dall' Avvocato Dario Curti

Come già osservato nell’articolo precedente, la start-up innovativa ex D.L. n.
179/2012 (nel prosieguo, per abbreviazione, indicata anche come “start-up”), è
una tipologia di impresa, da costituirsi sotto forma di società di capitali o
cooperativa, avente come oggetto sociale la ricerca, lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto
tecnologico; dunque, una tipologia di impresa di particolare attualità, vista la
crescente domanda del mercato sempre più orientata proprio ai prodotti e
servizi connotati da innovazione tecnologica.

Per altro, con l’attuale situazione di crisi economica, generata dall’emergenza
sanitaria dovuta al COVID-19, è fisiologico che l’interesse della produzione e
commercializzazione di detti prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto
tecnologico aumenti, nell’intento, ad esempio, che gli stessi possano essere
sviluppati anche per consentire alle imprese di ridurre le perdite economiche e
mantenere la continuità lavorativa dei propri dipendenti. E questo è,
sicuramente, lo scenario futuro.

Ora, volendo approfondire quanto introdotto nella precedente nota giuridica,
consideriamo che, in primo luogo, la start-up innovativa può essere costituita
con due alternative procedure:
– a mezzo di atto costitutivo innanzi ad un notaio, dunque, con atto pubblico;
– in deroga all’art. 2463 c.c., mediante atto costitutivo redatto in modalità
informatica, in conformità al modello ministeriale, nel solo caso in cui la forma
giuridica scelta sia quella della società a responsabilità limitata ordinaria.
Successivamente alla sua costituzione, la start-up deve essere iscritta, non solo
nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma anche in quella speciale,
così da poter beneficiare della disciplina agevolativa.
A tal proposito, in particolare, durante il c.d. “periodo di start-up” (pari a 5 anni
dalla data di costituzione della società), la start-up beneficia di un credito di
imposta per Ricerca e Sviluppo, nonché:
– della possibilità di compensare liberamente l’eventuale credito IVA;
– dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria con
riferimento all’iscrizione nel registro delle imprese, relativamente sia alla
sezione ordinaria, sia a quella speciale, nonché agli atti successivi, ivi compresi
gli aumenti di capitale agevolati ed il deposito del bilancio annuale;
– dall’esonero del pagamento del diritto annuale fisso alla camera di commercio
di appartenenza.

La start-up beneficia, inoltre, anche delle agevolazioni inerenti:
– ai redditi derivanti dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi a fronte di
apporto di opere e servizi ed ai crediti maturati per le prestazioni di opere e
servizi, nessuno dei quali ricade nel reddito imponibile dei soggetti percipienti
all’atto dell’emissione o con la compensazione ed estinzione del credito;
– al reddito di lavoro dipendente legato all’assegnazione, da parte della società,
di strumenti finanziari partecipativi ad amministratori, dipendenti e
collaboratori continuativi, nell’esecuzione dei piani di incentivazione, il quale
non è soggetto alle imposte dirette ed agli obblighi contributivi, nel rispetto
delle condizioni imposte dalla normativa.

Per quanto concerne, invece, i benefici in materia di lavoro, è importante
ricordare che la retribuzione dei dipendenti della start-up si compone di un
importo fisso (di misura non inferiore al minimo tabellare previsto dal CCNL
applicabile) e di uno variabile, connesso all’efficienza o alla redditività
dell’impresa, ma anche alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro di
obiettivi o parametri di rendimento pattuiti tra le parti. Ne consegue una
flessibilità particolarmente interessante tanto per la parte datoriale, quanto per
il lavoratore.

Non di meno, infine, un’altra rilevante agevolazione di cui gode detta tipologia
di impresa è quella inerente all’esenzione, per un periodo di 4 anni dalla
costituzione della start-up, dai limiti di cui agli artt. 21 e 23, comma 1, del D. Lgs.
n. 81/2015, i quali imporrebbero che:
– “la proroga del termine del contratto a tempo determinato, con il consenso del
lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a trentasei mesi, e,
comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a
prescindere dal numero dei contratti”, pena la “trasformazione del contratto a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga”;
– nel caso in cui il lavoratore sia “riassunto a tempo determinato entro dieci
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il
secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”;
– “non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore
al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°
gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità
superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5”.
Avv. Dario Curti



