L’Affido condiviso ed il collegamento del minore
Nozioni Giuridiche dell'Avvocato Francesca Pileggi
Al fine di ottenere nuove e precise regole in tema di responsabilità genitoriale, nel 2006 è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la l. 8 febbraio n. 56 che, pur non contenendo un’espressa disciplina in materia di collocamento del minore, ha inteso valorizzare l’esigenza del figlio minore di continuare a godere, anche nelle ipotesi di crisi coniugale, di un intenso rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Ai figli minori dev’essere, infatti, garantito il diritto “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Difatti, il giudice è tenuto a valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” sulla base del c.d. principio della bigenitorialità.
E’ fondamentale precisare che l’affidamento condiviso non consiste, nei fatti, nella pari suddivisione fra i genitori del tempo di permanenza con i figli, bensì nell’assunzione condivisa della responsabilità e delle scelte genitoriali e nel mantenimento di un costante rapporto di frequentazione e cura della prole.La principale novità introdotta dalla novella del 2006 è proprio la seguente: l’affido congiunto, da mera eccezione, diventa la regola.
Se però l’obiettivo dell’affidamento condiviso è quello di consentire a entrambi i genitori di conservare, anche successivamente alla separazione coniugale, un’analoga responsabilità e compartecipazione alla quotidianità dei figli, la collocazione della prole presso l’uno o l’altro genitore rappresenta una vera e propria esigenza pratica discendente dalla separazione dei due genitori.
La questione relativa alla residenza del minore deve necessariamente seguire il “prioritario interesse dei figli”, ed evitare “ai figli minorenni o anche ai maggiorenni tuttora non economicamente autosufficienti non per propria colpa, l’ulteriore trauma di un allontanamento dall’abituale ambiente di vita e di aggregazione dei sentimenti” .Alla prole, infatti, dev’esser garantita la possibilità di mantenere, senza traumi, lo standard di vita realizzato in costanza di convivenza dei genitori.
Avv. Francesca Pileggi