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L’Assegnazione della casa familiare e il mantenimento vanno revocati se il coniuge si trasferisce con il figlio minore dal convivente

Nozioni Giuridiche date dall' Avvocato Francesca Pileggi

L’art. 337 sexies c.c. stabilisce che: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”.


La ratio dell’articolo in esame è quella di garantire la conservazione dell’«habitat» domestico dei figli minori e postula la permanenza del legame ambientale del minore con l’abitazione.
In conseguenza di ricorso introdotto nel corso del giudizio di separazione -con il quale il coniuge aveva chiesto la revoca del diritto alla assegnazione della casa coniugale e la revoca dell’assegno di mantenimento – il Tribunale aveva attribuito alla moglie, oltre all’assegno di mantenimento, anche il diritto di assegnazione – nell’esclusivo interesse del minore – della casa coniugale, di proprietà del ricorrente.

Però, mutata la situazione di fatto, avendo il coniuge assegnatario dell’immobile lasciato la casa coniugale ed avendo intrapreso una convivenza stabile con altra persona, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni della separazione.Ebbene, il Tribunale accoglieva la domanda di revoca dell’assegnazione sulla base dell’opportuno richiamo ai principi in materia, ricordando proprio che la “ratio della regola posta dall’art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell’«habitat» domestico dei figli minori e postula la permanenza del legame ambientale del minore con l’abitazione, legame che nel caso di specie doveva ormai considerarsi venuto meno atteso che il minore vive e risiede e stabilmente presso altra abitazione.

In conclusione, nel momento in cui il minore si trova ad affrontare il distacco e, dunque, a superare un legame ambientale con l’abitazione, non sussiste più e dunque viene meno il presupposto per l’assegnazione dell’immobile.
(cfr. Cass. civ. sez. I 19.12.2018 n. 32871 – Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile Ordinanza 30 gennaio 2020).

Avv. Francesca Pileggi

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