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L’Utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte dei datori di lavoro : codatorialità

Nozioni Giuridiche dell'Avvocato Dario Curti

Si parte dal contratto di rete, definito, ai sensi del comma 4-ter, art. 3, della L. n. 33/2009, come l’accordo, redatto per atto pubblico o scrittura autenticata, con cui “due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”. In tale contesto, ai sensi del comma 4-ter, dell’art. 30, del D. Lgs. n. 276/2003, come introdotto dal D.L. n. 76/2013, è ammessa, per le imprese aderenti alla rete, “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”

Dunque, si tratta di un concetto totalmente opposto alla previsione legislativa di cui all’art. 2094 c.c., in virtù del quale è “prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, ove è richiamata, pertanto, l’ipotesi astratta in cui vi sia un solo datore di lavoro, diversamente dalla codatorialità ove sussiste una pluralità di datori.

Ne conseguirà, allora, che tutti i co-datori potranno esercitare il potere direttivo e saranno tra loro solidalmente responsabili con riguardo ad omissioni in ordine agli obblighi retributivi e contributivi, sempre in osservanza, però, a quanto pattuito nel contratto di rete.Quella sin qui analizzata rappresenta l’ipotesi più ovvia ed evidente, mentre, in molti casi, accade che il rapporto di codatorialità sorga anche in assenza di un contratto di rete e di una relativa formalizzazione, nell’intento delle imprese co-datrici di ottenere evidenti vantaggi economico-fiscali ed organizzativo-gestionali.

È il caso ove un lavoratore, sebbene assunto “formalmente” da un’impresa, in realtà presti la propria opera lavorativa anche in favore di altre imprese, in maniera indistinta, indistinguibile e contestuale, di modo da cristallizzarsi un’unicità del rapporto di lavoro. E, più esattamente, tale unicità emerge tutte le volte in cui uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per più datori di lavoro e “la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che” tutti tali fruitori di “siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. sent. nn. 389/2019 e 7704/2018).

Ai fini della sussistenza di un rapporto di codatorialità, altresì, secondo giurisprudenza costante (Cass. sent. n. 31519/2019), non rileva tanto la circostanza che vi sia un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, in quanto tale elemento, preso singolarmente, non è in grado di generare un’estensione “automatica” degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un prestatore ed una sola di tali imprese; piuttosto, “la titolarità del rapporto medesimo può essere riferita contemporaneamente a più soggetti che sebbene formalmente distinti si pongano per il collegamento funzionale tra essi esistente come espressione di un unico centro di interessi e, quindi, di impresa sostanzialmente unitaria” (Cass. sent. n. 31519/2019). In altre parole, deve sussistere una condizione in virtù della quale si ravvisi, nonostante la pluralità di imprese, “un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro” e ciò si cristallizza “allorquando l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da soggetti distinti, riveli l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori Tale situazione è stata ravvisata allorquando l’esame delle attività di ciascuna delle imprese, gestite formalmente da soggetti distinti, rilevi l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo differenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. sent. n. 31519/2019).

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