Banche e regole sui debiti, cosa cambia con la nuova definizione di default
Banche e regole sui debiti, cosa cambia con la nuova definizione di default

(Milano)- Dal primo gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default stabilita da un nuovo regolamento dell’Ue, con criteri più stringenti nell’ambito dell’entrata dei debitori (imprese o privati, ndr) nella categoria dei “crediti deteriorati”. L’obiettivo delle norme introdotte dall’European Banking Authority è quello di armonizzare la regolamentazione tra i diversi Stati membri. Il nuovo assetto “non vieta lo sconfinamento nei conti correnti se questo rientra nella policy decisa da ogni banca con i propri clienti”, rassicura la Banca d’Italia.


Cosa succede dopo – Passati altri 90 giorni dalla regolarizzazione dell’arretrato, senza che si verifichino situazioni simili, la banca valuterà il ripristino in bonis (cioè se si è in grado di restituire un prestito secondo le modalità prestabilite e concordate con l’istituto). In precedenza lo stato di default decadeva a partire dal momento in cui il cliente regolarizzava l’arretrato di un pagamento o rientrava dallo sconfinamento di un conto corrente. Inoltre la normativa non consente più, come in passato, la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate. In caso di rapporti co-intestati, come conti correnti o mutui, il default coinvolge tutti gli intestatari.


Amministrazioni pubbliche e imprese – Nel caso in cui il debitore di crediti commerciali sia una amministrazione pubblica, le regole consentono un termine di 180 giorni invece che di 90 giorni, ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori. Se invece si tratta di imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, le banche definiscono automaticamente come inadempiente l’azienda che presenti un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo superiore ai 500 euro e superiore all’1% del totale dei debiti.
Segnalazioni alla Centrale Rischi, “non cambia nulla” – Tuttavia, secondo Bankitalia, la nuova definizione di default “non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del ‘merito di credito’ della clientela”. Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari “devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari”. La Centrale Rischi raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30mila euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato “a sofferenza”.
Nessuna segnalazione per un debito non pagato – La Banca d’Italia chiarisce inoltre che “se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non viene classificato automaticamente anche a sofferenza” nella Centrale dei Rischi. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito”, si legge ancora nella nota dell’istituto centrale.



