Il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio-lavoratore
Nozioni Giuridiche dell'Avvocato Dario Curti

Ai senti dell’art. 2511 c.c., le cooperative sono società a capitale variabile e con scopo mutualistico. In particolare, tale scopo consiste nella gestione di servizi mediante i soci od a favore dei medesimi, nell’ambito di una condizione di reciprocità delle prestazioni scambiate tra questi ultimi e la società.
L’elemento essenziale di legame tra cooperativa e soci, dunque, è identificato nello scambio mutualistico ed, ai sensi dell’art. 2512 c.c., si può verificare una prevalenza della mutualità ove la cooperativa:
1) svolga la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalga prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalga prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Ne consegue, pertanto, che tra la cooperativa ed il socio si instaura un duplice rapporto: quello sociale e quello mutualistico. In tale contesto, si inserisce la preminenza del rapporto associativo su quello, eventuale ed ulteriore, di lavoro, così come confermato dalla circolare n. 10, del 18.03.2004, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerando che, in ogni caso, a norma dell’art. 1 della L. n. 142/2001, è prevista la possibilità per il socio di instaurare, contestualmente alla “propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
All’uopo, quindi, ove sussiste un rapporto di lavoro tra cooperativa e socio, il rapporto mutualistico va ad aver ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, che, di conseguenza, assume l’appellativo di socio-lavoratore. Da tenere presente che, oltretutto, i “soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”.
Infine, per quanto attiene la cessazione del rapporto di lavoro, così, instauratosi tra cooperativa e socio, è importante ricordare che vi trova applicazione la disciplina contenuta nello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), ad eccezione del relativo art. 18 in tutti i casi in cui venga a cessare, contestualmente, assieme al rapporto lavorativo, anche quello associativo.
Avv. Dario Curti